Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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D.P.R. 11/07/1980 n. 753

1) le disposizioni interne in applicazione delle norme regolamentari di cui ai punti 1) e 2) del precedente art. 95 in relazione alle caratteristiche e peculiarità del servizio;

2) le disposizioni interne riguardanti:

a) l'impiego delle apparecchiature di trazione:

b) la manutenzione della sede, degli impianti e delle apparecchiature:

c) la condotta, la scorta e la manutenzione del materiale mobile:

d) l'illuminazione dei veicoli, delle stazioni, dei passaggi a livello e degli altri impianti necessari per il servizio delle ore notturne:

e) le misure da adottare, ai fini della sicurezza, durante lo svolgimento dei lavori alla sede ed agli impianti della linea e delle stazioni:

f) il numero delle corse da effettuare giornalmente, nonché il numero delle fermate:

g) l'ubicazione delle fermate:

h) le velocità ammesse e gli orari:

i) la composizione dei treni, la capacità dei veicoli e le relative condizioni di frenatura:

l) la disciplina dell'accesso ai posti di manovra o di controllo dei veicoli e delle stazioni:

m) il numero e l'ubicazione dei mezzi di soccorso, nonché le modalità per lo svolgimento delle relative operazioni:

n) i servizi delle stazioni e della linea, l'esercizio dei passaggi a livello ed i servizi ai veicoli. Le disposizioni interne di cui al precedente comma, salvo quelle di cui al punto 2), lettere d) ed e), devono essere preventivamente approvate dai competenti uffici della M.C.T.C., per i servizi di competenza statale, o dagli organi regionali, previo nulla osta ai fini della sicurezza da parte degli stessi uffici della M.C.T.C., per i servizi rientranti nelle attribuzioni regionali; detto nulla osta non è peraltro richiesto per le disposizioni interne di cui al precedente punto 2), lettera f). Agli effetti della valutazione delle esigenze locali di pubblico interesse, il numero e gli orari delle corse giornaliere nonché il numero e l'ubicazione delle fermate, per i servizi di pubblico trasporto rientranti nelle attribuzioni degli enti locali territoriali, devono essere anche da questi approvati. Titolo Disposizioni finali

Art. 103 Fino all'emanazione delle norme regolamentari e delle disposizioni interne di cui al precedente titolo IX restano in vigore le disposizioni di legge e regolamentari esistenti per le singole materie indicate nel titolo medesimo.

Art. 104 Salvo quanto previsto dal precedente art. 103 sono abrogati:

-gli articoli 210, 211, 213, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 226, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 301, 302, 303, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 314, 315, 316, 317, 318 e la dizione «in quelle stazioni che verranno designate dal Ministero dei lavori pubblici» dell'art. 304 della legge 20 marzo 1865 n. 2248, allegato F;

-il regolamento approvato con il regio decreto 31 ottobre 1873 n. 1687;

- gli articoli 7, 8, punto 2°, 9, 10, 12, 15, 16 del regolamento approvato con regio decreto 31 ottobre 1873 n. 1688;

-il regio decreto 22 maggio 1892 n. 354;

-il regio decreto 23 giugno 1895 n. 385;

-la legge 27 dicembre 1896 n. 561;

-il regio decreto 8 gennaio 1899 n. 4;

-la legge 21 dicembre 1899 n. 446,

-il regio decreto 22 marzo 1900 n. 143;

-Il regio decreto 22 marzo 1900 n. 145;

-gli articoli 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 77, 78, 79, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 105, 106, 107 del regolamento approvato con regio decreto 17 giugno 1900 n. 306;

-il regio decreto 25 giugno 1905 n. 369;

-il regio decreto 21 agosto 1905 n. 522;

-gli articoli 1, ultimo comma, 2, commi primo e secondo, 8, commi secondo e terzo, 9, 10, 11, 12, 13, 14, escluso ultimo comma. 23, 26 della legge 30 giugno 1906 n. 272;

-l'art. 7 e la dizione "e 7 " dell'art. 11 della legge 25 giugno 1909 n. 372;

-gli articoli 3, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 81, 82, 87, 88, 89. 90, 91, 92, 93, 94, 95, 101, 105, 107, 109, escluso ultimo comma, 110, 111, 112, 113, escluso ultimo comma, 114, 116, 117, 118, 120, 121, 124, 164. 165, 166, 167, 168, 169. 172, 174, 175, 176, 177, 206, 207. 208, 216, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 251, 269, 270, la dizione «, in quelle stazioni che vengano designate dal Ministero dei lavori pubblici » dell’art. 108

-le dizioni «118, ultimo comma,» e «e 166» dell'art. 271, comma primo, del testo unico approvato con regio decreto 9 maggio 1912 n. 1447;

-Il regio decreto 9 luglio 1914 n. 730;

-gli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 27 novembre 1919 n. 2375;

-li regio decreto-legge 7 novembre 1920 n. 1608;

-Il regio decreto 19 novembre 1921 n. 1684:

-il regio decreto 19 novembre 1921 n. 1686;

-Il regio decreto-legge 19 ottobre 1923 n. 2328;

-il regio decreto 13 gennaio 1924. n. 46;

-il regio decreto 22 novembre 1925 n. 2175;

-il regio decreto 9 maggio 1926 n. 1059;

-gli articoli 8 e 14 della legge 23 giugno 1927 n. 1110;

-Il regio decreto 29 luglio 1928 n. 1867;

-il decreto ministeriale 28 novembre 1928 n. 1265;

-il regio decreto 9 agosto 1929 n. 1694;

-gli articoli 13, 18, comma primo, 19, 37 del regio decreto-legge 2 agosto 19 29 n. 2150, convertito nella legge 2 dicembre 1930 n. 1752;

-l'art. 8, comma sesto, del regio decreto 8 gennaio 1931 n. 148;

-il regio decreto-legge 18 gennaio 1932 n. 43, convertito nella legge 24 mar zo 1932 n. 300;

-il decreto ministeriale 28 marzo 1932 n. 1966;

-il regio decreto-legge 4 dicembre 1933 n. 1860, convertito nella legge 7 giu gno 1934 n. 1062;

-Il decreto ministeriale 23 aprile 1935; n. 2995;

-il decreto ministeriale 26 novembre 1935 n. 1285;

- gli articoli 1, commi terzo e quarto, 3, 4, 6 del regio decreto-legge 7 settembre 1938. n. 1696, convertito nella legge 5 gennaio 1939 n. 8;

-gli articoli 20, commi. primo, secondo e terzo, 21, 27, 30 e 36 della legge 28 settembre 1939 n. 1822;

-Il decreto ministeriale 26 novembre 1940 n. 1710;

-Il decreto legislativo luogotenenziale 25 maggio 1945 n. 344;

-il comma quinto dell'art. 13 e il comma quinto dell'art. 27 del decreto legislativo 7 maggio 1948 n. 1173;

-il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1951 n. 173;

-Il decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952 n. 1139;

-gli articoli 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 21, comma secondo, 23, 24, 25, 26, commi terzo e quarto, 28, 29, 50, 52 e la dizione «, in quelle stazioni o fermate che vengano designate dal competente ispettorato compartimentale od ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione» dell'art. 7 del decreto dei Presidente della Repubblica 28 giugno 1955 n. 771;

-il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1957 n. 1367;

-la legge 27 luglio 1967 n. 660;

-la legge 20 marzo 1968 n. 304;

-gli articoli 1, 3, 4 e 5 della legge 12 novembre 1968, n.. 1202;

-la legge 4 marzo 1969 n. 89;

-il comma terzo dell'art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616;

-tutti i riferimenti ai servizi di pubblico trasporto terrestre contenuti nell'art. 1, lettera a), nonché i commi primo e secondo dell'art. 2 della legge 11 novembre 1975 n. 584. Sono inoltre abrogate tutte le altre disposizioni comunque contrarie o incompatibili con le norme del presente decreto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 luglio 1980 PERTINI Cossiga Formica Rognoni Pandolpi Morlino Marcora Visto, il Guardasigilli: Morlino Registrato alla Corte dei Conti, addì 8 novembre 1980 - Atti di Governo, registro n. 30, foglio n. 25.

 

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